
Interrogatorio formale: strumento probatorio o falsa scorciatoia?
NOTA A ORDINANZA TRIBUNALE DI FOGGIA DEL 17 MARZO 2026 GIUDICE G. V.
L’inammissibilità dell’interrogatorio formale in difetto di una “confessione utile”: profili sistematici, funzione dell’istituto ed evoluzione giurisprudenziale
L’interrogatorio formale non serve a “far parlare” una parte in senso generico: serve a provocare una confessione. Se manca una reale contrapposizione processuale tra deferente e interrogando, manca anche la possibilità di una confessione utile. Ed è proprio per questo che il mezzo diventa inammissibile. Una decisione lineare, sistematicamente corretta e perfettamente coerente con l’evoluzione dell’art. 232 c.p.c.
L’ordinanza in commento, per quanto qui rileva, ha escluso l’ammissibilità dell’interrogatorio formale sul rilievo che la posizione processuale dell’interrogando fosse incompatibile con la possibilità di provocare una confessione utile. Il provvedimento si colloca nel solco dell’impostazione tradizionale dell’istituto: l’interrogatorio formale non è un mezzo di mera sollecitazione narrativa, ma uno strumento tipicamente preordinato a provocare una dichiarazione confessoria su fatti sfavorevoli a chi la rende e favorevoli alla controparte.
Muovendo da tale presupposto, con la presente nota s’intende proporre un sintetico ed altrettanto modesto inquadramento dell’istituto, ripercorrendo l’evoluzione interpretativa — soprattutto con riguardo al superamento di ogni automatismo confessorio ex art. 232 c.p.c. — e mettere in evidenza la coerenza della decisione laddove nega l’ammissibilità del mezzo in presenza di assetti processuali privi di effettiva antitesi tra deferente e interrogando. L’ordinanza offre lo spunto per tornare su un tema classico del diritto delle prove: la reale funzione dell’interrogatorio formale e, in particolare, i limiti della sua ammissibilità quando l’assetto soggettivo del processo non consente di configurare una confessione idonea a produrre utilità probatoria in favore del deferente.
Secondo quanto emerge dal provvedimento, il Giudice ha escluso l’ammissione dell’interrogatorio formale ritenendo che la posizione processuale dell’interrogando fosse incompatibile con la possibilità stessa di una confessione utile. Il cuore della decisione, dunque, non risiede nella valutazione della risposta o della mancata risposta, ma in un momento logicamente anteriore: la verifica dell’idoneità strutturale del mezzo istruttorio rispetto alla sua funzione tipica.
Si tratta di un’impostazione condivisibile, perché coerente con la natura dell’interrogatorio formale quale mezzo destinato non ad acquisire generiche informazioni, ma a provocare una dichiarazione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato e favorevoli alla parte che lo deferisce. Nella sistematica del codice di rito, l’interrogatorio formale è un mezzo istruttorio strettamente collegato alla confessione giudiziale. Non ha, quindi, una finalità esplorativa né può essere utilizzato per surrogare l’assenza di allegazioni precise o di altri riscontri probatori. Il suo tratto essenziale è funzionale: provocare l’ammissione di fatti storici sfavorevoli alla parte interrogata e, correlativamente, favorevoli alla parte deferente. Proprio per tale ragione, il presupposto dell’istituto è l’esistenza di una relazione processuale connotata da effettiva antitesi sul fatto dedotto. Quando questa antitesi manca o è attenuata al punto da rendere impossibile una confessione “contro sé” e “a favore dell’altro”, il mezzo perde la sua giustificazione tipica.
La giurisprudenza più avvertita, soprattutto nei processi con pluralità di parti, ha sottolineato proprio questo profilo: l’interrogatorio formale conserva senso solo se la dichiarazione dell’interrogando può assumere autentica valenza confessoria nel rapporto con il deferente; altrimenti esso degenera in uno strumento improprio di acquisizione dichiarativa. Il dato normativo di partenza è l’art. 230 c.p.c., secondo cui l’interrogatorio deve essere dedotto “per articoli separati e specifici” e il Giudice procede all’assunzione nei modi e nei termini fissati nell’ordinanza ammissiva. La disposizione conferma che il mezzo non può avere contenuto generico, valutativo o meramente ricognitivo: esso deve vertere su fatti puntuali, storicamente determinati e suscettibili di confessione.
Altrettanto rilevante è l’art. 232 c.p.c., nella parte in cui disciplina la mancata comparizione o il rifiuto di rispondere. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in modo ormai consolidato che la norma non ricollega automaticamente a tali condotte l’effetto della confessione, ma attribuisce al giudice una mera facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti, previa valutazione dell’intero quadro probatorio, in termini sovrapponibili, Tribunale di Torino, Sentenza n.116 del 19 gennaio 2024- Cass. Civ., Sez. 3, nr. 9230 del 22.03.2022 e nr. 836 del 19.01.2021.
Il dato è importante anche per la nota in commento: se già sul piano degli effetti la legge esclude ogni automatismo, a maggior ragione sul piano dell’ammissibilità deve esigersi il rigoroso rispetto della funzione propria del mezzo. Non è, dunque, sufficiente la mera istanza di interrogatorio formale perché il mezzo possa dirsi ammissibile; è invece necessario che esso presenti, sul piano strutturale, una concreta attitudine a determinare una confessione giuridicamente rilevante nel rapporto processuale di riferimento.
L’evoluzione interpretativa dell’istituto si è caratterizzata per il definitivo superamento della concezione automatica della ficta confessio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito in modo costante che l’art. 232 c.p.c., a differenza dell’impostazione tradizionale, non attribuisce alla mancata risposta un effetto confessorio necessario, ma consente unicamente di valorizzare il comportamento della parte quale elemento indiziario o presuntivo, da valutarsi unitamente al complesso delle risultanze istruttorie. In tale prospettiva, si è affermato con chiarezza che l’inerzia della parte, anche se ingiustificata, non integra di per sé una confessione, ma attribuisce al giudice una mera facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti, subordinata alla presenza di ulteriori riscontri probatori (Cass. n. 836/2021).
Parimenti, è stato ribadito che la decisione non può essere fondata esclusivamente sulla mancata comparizione o sul rifiuto di rispondere, dovendo il giudice procedere a una valutazione complessiva del materiale probatorio, in ossequio al disposto dell’art. 232 c.p.c., che impone di considerare “ogni altro elemento di prova” (Cass. n. 9230/2022). Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale impostazione. È stato infatti ribadito che neppure la contumacia o la mancata risposta possono supplire al difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, laddove il quadro probatorio complessivo resti insufficiente Tribunale Ordinario Bari, Sez. Lavoro, sentenza n. 6053/2017.
Analogamente, è stato osservato che la mancata presentazione a rendere l’interrogatorio non costituisce prova autosufficiente dei fatti allegati e deve essere valutata congiuntamente al restante materiale istruttorio Tribunale di Torino, Sentenza n.116 del 19 gennaio 2024.
Questo sviluppo giurisprudenziale, oltre a ridimensionare il peso dell’art. 232 c.p.c., ha contribuito a ricondurre l’interrogatorio formale alla sua corretta dimensione: non prova legale “surrogata”, non scorciatoia probatoria, ma mezzo tipico a efficacia non automatica e strettamente dipendente dal contesto processuale e dagli altri riscontri disponibili.
Proprio alla luce di tale inquadramento, la ratio dell’ordinanza in commento appare particolarmente solida. Se l’interrogatorio formale mira a provocare una confessione, esso è ontologicamente incompatibile con situazioni nelle quali la parte interrogata non si trovi, rispetto al deferente, in una posizione di effettiva contrapposizione quanto al fatto dedotto. La giurisprudenza ha espresso con chiarezza questo principio nei giudizi con pluralità di parti. In particolare, è stato affermato che l’interrogatorio formale, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli al soggetto che si trovi in posizione antitetica e contrastante rispetto ad esso, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente e un terzo diverso dall’interrogando, poiché le eventuali risposte affermative non hanno valore confessorio nei confronti di quel terzo Tribunale di Lecce, Sentenza n.2090 del 6 giugno 2024.
Il principio, letto in chiave sistematica, si presta a un’applicazione più ampia: laddove manchi, già nel rapporto tra deferente e interrogando, quella contrapposizione sostanziale e processuale che sola rende concepibile una confessione utile, il mezzo deve essere dichiarato inammissibile. In tali ipotesi, infatti, la risposta dell’interrogando non assolverebbe la funzione tipica di ammissione contra se, ma si risolverebbe in una dichiarazione sostanzialmente allineata o comunque non confessorio-rilevante. Si tratta di un approdo che trova conforto anche nella dottrina prevalente, la quale da tempo valorizza il carattere necessariamente relazionale della confessione giudiziale: non basta una dichiarazione su un fatto, ma occorre una dichiarazione che operi nel rapporto processuale come riconoscimento di un fatto favorevole all’altra parte e sfavorevole a chi la rende. In assenza di tale struttura relazionale, l’interrogatorio formale perde la sua causa tipica.
Sotto questo profilo, l’ordinanza in commento mostra apprezzabile rigore metodologico: invece di rinviare il problema alla fase della valutazione della prova, ne coglie il prius logico, cioè l’inidoneità genetica del mezzo a produrre l’effetto per cui l’ordinamento lo predispone. La decisione oggetto di nota merita adesione perché riafferma ben tre coordinate fondamentali del sistema probatorio civile.
In primo luogo, l’interrogatorio formale non è un mezzo istruttorio neutro o polifunzionale, ma uno strumento a tipicità causale, finalizzato alla provocazione della confessione giudiziale. In secondo luogo, l’evoluzione giurisprudenziale dell’art. 232 c.p.c. ha definitivamente escluso ogni automatismo confessorio: la mancata risposta non vale, da sola, come prova piena dei fatti dedotti, ma integra al più un elemento da ponderare con gli altri dati istruttori. Infine, proprio perché il mezzo ha questa funzione tipica e questo regime non automatico, la sua ammissibilità va scrutinata con particolare attenzione quando la struttura soggettiva del processo evidenzi una convergenza, e non un contrasto, di posizioni tra deferente e interrogando.
In tali casi, la nozione di “confessione utile” viene meno e, con essa, la stessa ragion d’essere dell’interrogatorio formale. Per la pratica forense, il provvedimento ricorda una regola semplice ma decisiva: l’interrogatorio formale non può essere impiegato come strumento sostitutivo della carenza di prova, né come mezzo dichiarativo atipico mascherato.
Esso resta un istituto tipico, a presupposti rigorosi, la cui ammissibilità dipende dalla concreta possibilità di provocare, nel corretto rapporto processuale, una vera confessione pur dovendosi riconoscere la residualità, nella prassi, di tale strumento istruttoria anche in ragione di un non rilevante peso probatorio.
