
Quando il racconto non basta. Il rigore della prova nella responsabilità da cose in custodia
La sentenza in commento offre un’applicazione rigorosa dei principi che governano l’onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Il Tribunale di Foggia, di fronte a una domanda di risarcimento per danni non patrimoniali derivanti da un presunto malfunzionamento di un ascensore, rigetta la pretesa attorea per radicale difetto di prova del nesso di causalità. La decisione si segnala per la puntuale valorizzazione di un atto di fede privilegiata (il verbale dei Vigili del Fuoco) e per la corretta applicazione dei consolidati orientamenti della Suprema Corte, ribadendo che l’incertezza sulla dinamica del sinistro e, a monte, sulla stessa esistenza del fatto storico come narrato, ricade interamente sul danneggiato.
