
Quando il racconto non basta. Il rigore della prova nella responsabilità da cose in custodia
Nota a Tribunale di Foggia, Sez. I Civile, Sentenza n. 952/2026 del 29/04/2026, Giud. Dott. Mirko Russo
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento danni avanzata da un’attrice nei confronti di un condominio, a titolo di responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. L’attrice sosteneva di aver subito un grave shock emotivo, con conseguenti stati d’ansia e paura, a causa di un’asserita “precipitazione in picchiata” dell’ascensore condominiale, all’interno del quale si trovava.
Il condominio convenuto si costituiva in giudizio contestando integralmente la ricostruzione dei fatti, negando che l’ascensore fosse precipitato e sostenendo che si fosse trattato di un semplice blocco dell’impianto, risolto con l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiedendo in subordine di essere manlevata e garantita dalla ditta che gestiva la manutenzione dell’ascensore e dalla Compagnia RCT che si costituivano in giudizio contestando l’insussistenza di fondamento della domanda attrice.
Il Tribunale di Foggia, istruita la causa, ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria e, di conseguenza, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
La pronuncia in esame affronta un tema centrale e ricorrente nel contenzioso relativo alla responsabilità oggettiva: la corretta ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e custode. In particolare, il quesito giuridico sotteso alla decisione resa è il seguente: in una causa ex art. 2051 c.c., quali sono i limiti e il contenuto dell’onere probatorio gravante sull’attore in ordine al nesso di causalità, specialmente quando la sua narrazione della dinamica dell’evento è radicalmente smentita da elementi probatori di valore qualificato?
Il Giudice risolve la questione con un percorso argomentativo lineare e aderente ai più consolidati principi giurisprudenziali. Il fulcro della decisione risiede nella radicale svalutazione della narrazione attorea, ritenuta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio e, anzi, palesemente contraddetta da un documento chiave: il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, prodotto dalla stessa attrice.
Il Tribunale sottolinea come tale verbale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali, sia dotato di fede privilegiata fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti che i verbalizzanti attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.
Nel caso di specie, i Vigili del Fuoco avevano esplicitamente attestato che l’ascensore non era precipitato, ma aveva semplicemente invertito la marcia, bloccandosi al piano interrato.
Si legge nella sentenza: “[…] risulta non provato il fatto dannoso denunciato dall’attrice, ossia che l’ascensore sia precipitato violentemente al secondo piano interrato dello stabile condominiale. Al riguardo, le affermazioni di parte attrice […] sono smentite dalla relazione dei Vigili del Fuoco versata in atti dalla stessa attrice […], in cui gli agenti intervenuti hanno affermato che “giunti sul posto si constatava che l’ascensore non era precipitato ma dal piano terra aveva invertito il senso marcia, andando a bloccarsi al secondo piano interrato di poco sotto il livello del piano. […]”. Orbene, il verbale redatto dai Vigili del Fuoco, che è dotato di fede privilegiata riguardo ai fatti caduti sotto l’immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute (cfr.: Cass., n. 27314/2017), consente di ritenere provato non solo che l’ascensore è rimasto bloccato in realtà “al secondo piano interrato di poco sotto il livello del piano”, ma, soprattutto, che l’ascensore non è precipitato, come contrariamente afferma la stessa attrice.”
Da questa decisiva constatazione in punto di fatto, il Giudice trae la logica conseguenza in punto di diritto: la mancata prova del fatto storico come allegato dall’attrice impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa (l’ascensore) e il danno (lo stato di paura). Se l’evento scatenante non si è verificato con le modalità drammatiche descritte, viene meno il fondamento stesso della pretesa risarcitoria.
Conclude il Tribunale: “[…] non può ritenersi provato né il fatto dannoso denunciato né quindi tantomeno l’esistenza del nesso causale tra il fatto (non) accertato (permanenza forzata nella cabina ascensore precipitato in picchiata) e le patologie diagnosticate nella documentazione medica versata in atti dall’attrice.”
La sentenza del Tribunale di Foggia merita di essere segnalata per la sua esemplare chiarezza e per il rigore con cui applica i principi cardine della responsabilità da cose in custodia. Sebbene l’art. 2051 c.c. configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ciò non trasforma il custode in un assicuratore universale contro ogni possibile danno verificatosi in relazione alla cosa.
Il primo e imprescindibile onere del danneggiato rimane quello di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”. Cass. 1544/2024.
L’assolvimento di tale onere non può risolversi in una mera allegazione, ma richiede una prova positiva della dinamica dell’incidente e della sua derivazione causale dalla cosa.
Per Cass. 7863/2024:“non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa”.
Nel caso deciso dal Tribunale foggiano, l’attrice non si è semplicemente “astenuta” dal fornire la prova, ma ha offerto una ricostruzione dei fatti che è stata attivamente smentita da un elemento probatorio di forza superiore. Il Giudice di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l’incertezza probatoria sulla dinamica del sinistro, e a maggior ragione la sua smentita, si risolve a danno dell’attore.
Infatti, “l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore – del nesso causale tra la cosa e il danno.
La decisione in commento dimostra come il primo vaglio del Giudice debba concentrarsi proprio sulla sussistenza di questo nesso eziologico. Solo una volta che l’attore abbia provato che il danno è stato causato dalla cosa, l’onere probatorio si sposta sul custode, il quale potrà liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile (incluso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) che abbia interrotto la serie causale. Nel caso di specie, il Tribunale non ha nemmeno avuto bisogno di valutare la condotta del custode o l’eventuale sussistenza del fortuito, poiché la domanda è stata correttamente fermata al primo, insormontabile ostacolo: l’assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa, ovvero che il danno fosse conseguenza di un’anomalia causale della cosa.
Dunque, la sentenza del Tribunale di Foggia ribadisce chiaramente un principio fondamentale: la responsabilità oggettiva non è un’eccezione alla regola dell’onere della prova sancita dall’art. 2697 c.c. Il danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c. non può limitarsi a indicare la cosa e il danno, ma deve dimostrare, con prove concrete e credibili, che il secondo è stato una conseguenza diretta e immediata della prima. La decisione evidenzia, inoltre, l’importanza cruciale di una rigorosa valutazione del materiale probatorio, specialmente quando le allegazioni di parte si scontrano con evidenze documentali di valore qualificato, la cui corretta interpretazione può essere, come in questo caso, dirimente per l’esito della lite.
Avv. Michele Mondelli
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