
Foro erariale: se è parte un’Amministrazione dello Stato, il giudizio va radicato presso il Tribunale dell’Avvocatura competente
Con provvedimento del 9 luglio 2026, il Tribunale di Foggia è tornato a pronunciarsi sulla corretta individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, riaffermando l’applicabilità del criterio speciale del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c.
La vicenda processuale trae origine da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Foggia nei confronti, tra gli altri, di un’Amministrazione statale. Quest’ultima, costituendosi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo che, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., la controversia avrebbe dovuto essere radicata dinanzi al Tribunale di Bari, quale giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare, richiamando il disposto dell’art. 25 c.p.c., secondo cui, nelle cause in cui è parte un’Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.
Nel caso di specie, essendo la difesa erariale demandata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari, il Giudice ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bari.
Particolare rilievo assume il richiamo alla natura inderogabile del foro erariale. Il Tribunale ha infatti evidenziato che tale criterio di competenza, previsto dall’art. 25 c.p.c. e rafforzato dall’art. 9 del R.D. n. 1611/1933, non costituisce un semplice foro facoltativo, bensì una regola speciale e vincolante di competenza territoriale. In tal senso, il foro erariale prevale su ogni altro criterio di competenza, anche ove quest’ultimo sia qualificato come inderogabile, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., n. 17880/2004.
L’ordinanza assume ulteriore rilievo in quanto l’eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta nonostante la costituzione tardiva dell’Amministrazione statale convenuta. Tale circostanza conferma la peculiare forza del foro erariale, la cui natura inderogabile consente al Giudice di rilevare e valorizzare il criterio speciale di competenza anche al di là delle ordinarie preclusioni processuali connesse alla tempestività della costituzione della parte.
La decisione, pertanto, non si limita a ribadire la regola generale dell’art. 25 c.p.c., ma ne conferma l’incidenza concreta sul piano processuale: la presenza in giudizio di un’Amministrazione dello Stato impone comunque la verifica del foro erariale, trattandosi di un criterio di competenza destinato a prevalere sulle ordinarie regole territoriali e sulle relative preclusioni.
La ratio della disciplina risiede nell’esigenza di concentrare la difesa delle Amministrazioni statali presso il giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato competente, assicurando così uniformità, efficienza e specializzazione nella gestione del contenzioso che coinvolge l’Erario.
Sotto il profilo pratico, il provvedimento conferma l’importanza di una corretta verifica preliminare del foro territorialmente competente ogniqualvolta il giudizio coinvolga un’Amministrazione dello Stato. L’erronea instaurazione della causa dinanzi a un giudice territorialmente incompetente espone infatti la parte attrice al rischio di una declaratoria di incompetenza, con conseguente necessità di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale competente e con possibile aggravio di tempi e costi processuali.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Foggia, oltre a dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, condannando la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore delle parti costituite.
La pronuncia offre dunque lo spunto per ribadire che, nei giudizi promossi nei confronti di Amministrazioni statali, la scelta del foro non può essere compiuta sulla base dei soli criteri ordinari di competenza territoriale, dovendo necessariamente tenersi conto della disciplina speciale del foro erariale. La mancata osservanza di tale criterio determina l’incompetenza del giudice adito e può comportare conseguenze processuali ed economiche rilevanti per la parte che abbia introdotto il giudizio dinanzi a un foro non correttamente individuato.
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