“Sulla causa del contratto di mutuo” Tribunale di Foggia – Sentenza n. 332/2024
Il Tribunale di Foggia con Sentenza n. 332/2024 rigetta la domanda di nullità di un contratto di mutuo con destinazione delle somme finalizzate a ripianare pregresse situazioni creditorie, ritenendo che tale elemento non sia idoneo a configurarsi parte costituente della causa contrattuale, così da non potersi delineare la diversa figura giuridica del mutuo di scopo.
Allo stesso tempo, esclude il ricorrere di una potenziale simulazione così come la censurata ipotesi di nullità.
Si riporta qui di seguito il dictum motivazionale che, di fatto, accoglie la difesa sostenuta da questo studio:
“La causa concreta del mutuo si concretizza nella dazione di una somma, il cui utilizzo ben può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie, anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo fino a qualificare il contratto quale vero e proprio “mutuo di scopo”.
Deve escludersi che una simile operazione sia affetta da nullità per illiceità della causa, oppure da simulazione.
Tra l’altro, la nullità del contratto può essere pronunciata qualora il contratto violi norme imperative ed inderogabili concernenti la validità del contratto e non già norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti; in tal guisa, l’eventuale scorrettezza dell’operazione compiuta dalla banca, consistita nel ripianamento di un debito del debitore a mezzo di concessione di un nuovo credito non è idonea a determinare la nullità del contratto di mutuo, perché ad essere stata violata sarebbe, al più, una norma di comportamento e non una norma di validità del contratto.”
“In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur”
Le esigenze che la normativa successoria deve tutelare e l’immutata percezione dei vincoli familiari confermano come questa “branca” del diritto civile sia una delle più stabili esistenti, l’ennesima conferma viene da una recente pronuncia del Tribunale di Roma (Sentenza n. 9990/2023 pubbl. il 22/06/2023) che, accogliendo le eccezioni dei difensori dei convenuti (tra cui lo scrivente Studio Legale) ha accertato la natura di disposizione di legato anziché di disposizione ereditaria (“institutio ex re certa” secondo la tesi attorea) e conseguentemente ha rigettato la domanda attorea per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Le peculiarità della vicenda sottostante e della sentenza sono varie e tali da renderla degna di divulgazione per la pubblica informazione oltre che interessante per gli operatori giuridici.
Il compenso dell’avvocato: competenza
Il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 ln 794/1942 e regolate dal rito di cui all’art. 14 d.lgs. N. 150/2011. Un avvocato ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di pace che ha rigettato per incompetenza la richiesta di liquidazione dei compensi professionali inerenti alcune procedure monitorie intraprese presso quello stresso ufficio in qualità di codifensore.
Mamma o papà? In tema di affidamento l’ascolto del minore deve essere garantito.
La Corte d’Appello di Firenze disponeva l’affido esclusivo di un bambino di 9 anni e la madre, di fronte all’affidamento in via esclusiva al padre, lamenta la mancata audizione del minore da parte dei giudici di seconde cure, che si sono limitati a ritenere sufficiente il materiale probatorio acquisito in primo grado.
L’obbligo di informazione: dal consenso dell’avente diritto al diritto all’autodeterminazione nel rapporto medico/paziente
Nel rapporto che viene a crearsi tra il medico ed il paziente, importante è il requisito del consenso libero e consapevole del paziente, quale presupposto di liceità dell’intervento e della condotta terapeutica che comunemente si definisce del “consenso informato”.
Abuso del processo se si chiedono danni all’auto e alla persona con due azioni separate
Non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento.