
Il compenso dell’avvocato: competenza
Il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 ln 794/1942 e regolate dal rito di cui all’art. 14 d.lgs. N. 150/2011.
Un avvocato ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di pace che ha rigettato per incompetenza la richiesta di liquidazione dei compensi professionali inerenti alcune procedure monitorie intraprese presso quello stresso ufficio in qualità di codifensore.
Secondo il Giudice di pace le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l’opera prestata nei giudizi davanti al Giudice di Pace, sono soggette al rito sommario di cui all’art. 14 d.lgs. N. 150/2011 e sono perciò trattate e decise dal Tribunale in composizione collegiale.
Così si pronuncia Cass. civ., sez. II, sent., 29 marzo 2023, n. 8929, richiamando i principi già affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 4485/2018 e n. 4247/2020, secondo cui «le controversie previste dall’art. 28 ln 794/1942 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 cpc contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 14 d. LG. N. 150/2011, nella disposizione applicabile ratione temporis.
È competente, pertanto, l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera.
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