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by studiolegale
Danno e responsabilità11 Aprile 20240 commenti

Responsabilità del custode e riparto dell’onere probatorio

La S.C. di Cassazione, 3^ Sezione Civile, con Ordinanza nr. 3159/2023 del 22.3.2024, in totale accoglimento delle ragioni evidenziate in Controricorso dalla parte Resistente patrocinata dallo Studio legale Mondelli, ha dichiarato inammissibile il ricorso, riaffermando principi da ritenersi consolidati per cui:

“non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo egli onerato dal dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01 (in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01).

Motivando a tal fine che, proprio in quanto la norma suddetta “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico, e non “oggettivo”, di imputazione della responsabilità.

Nello specifico, come anticipato nell’incipit, si tratta di principi ancora di recente ribaditi dalla S .C. la quale ha sottolineato come “l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore – del nesso causale tra la cosa e il danno” (Cass. Sez. 3, ord. 18 luglio 2023, n. 20986, Rv. 668584-01).

Tags:
cassazione danno responsabilità studiolegalemondelli
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