
Interruzione del processo e legittimazione alla dichiarazione di estinzione
La Corte di Appello di Bari (sentenza n. 704/2024 depositata in data odierna), accogliendo la domanda della parte assistita dallo Studio Legale Mondelli, statuisce che
la parte non colpita dall’evento interruttivo può riassumere il processo interrotto, dopo il decorso del termine dall’evento interruttivo (o dalla sua legale conoscenza), al solo fine di vederne dichiarata l’estinzione, e ciò anche al fine di potere conseguire gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c., con la formazione del giudicato.
Inoltre, la corte riafferma il principio consolidato per cui la dichiarazione del procuratore costituito dell’evento interruttivo è idoneo a produrre, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione e che il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene tale dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti.
Sulle spese, tuttavia, dispone che restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all’art. 310, co. 4, c.p.c. che regola l’estinzione del processo, non potendo darsi seguito al principio di soccombenza sostanziale e/o virtuale.
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