L’ente proprietario della strada risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla strutture della strada salvo prova del caso fortuito
In tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, l’ente proprietario o gestore della strada risponde, ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o al le pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova del caso fortuito, ovvero che il fatto presenti i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa. Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha confermato la condanna per il Comune in relazione ai danni subiti da un ciclista a seguito della caduta dalla bicicletta, provocata da una buca profonda e non segnalata presente sul manto stradale per l’assenza di prova del caso fortuito.
Corte appello Genova sez. II, 16/06/2021, n.684
Fonte: Guida al diritto 2021, 47
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