
La distrazione delle spese nel gratuito patrocinio
Secondo Cassazione civile sez. II, 12/10/2022, n.29746 Non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione e il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione.
Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017 – 13 Ottobre 2022
– Fonte: Diritto e Giustizia
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