
Non produce le foto dell’incidente e denuncia vizio motivazionale: negato il risarcimento
«Ai tempi dello smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti».
Questo il rilievo che il Tribunale, in appello, ha svolto nell’ambito di una richiesta di risarcimento a seguito di sinistro stradale che aveva visto le pretese attoree dichiarate improcedibili dal Giudice di Pace, la cui sentenza veniva confermata data la genericità della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il danneggiato propone ricorso avanti la Corte di Cassazione insistendo sulla completezza della ricostruzione dei fatti offerta nella lettera di messa in mora spedita all’Assicurazione, lamentando come il giudice non abbia poi provveduto a escutere approfonditamente i testi e denunciando il provvedimento per motivazione meramente apparente e al di sotto del minimo costituzionale. Nessun vizio motivazionale sussiste, però, a parere della Suprema Corte, che passando in rassegna i punti della sentenza di secondo grado non ne ravvede alcuna anomalia denunciabile come omissione di motivazione. È infatti denunciabile in Cassazione in quanto al di sotto del cd. minimo costituzionale «solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». Nella motivazione proposta dal Giudice d’Appello, «giusta o sbagliata che sia», la Cassazione non ravvede alcun difetto nella motivazione a supporto della decisione confermativa del primo grado. La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso.
Cassazione Civ. sez. III, Ordinanza 05 Ottobre 2022 n. 28924 in Diritto e Giustizia
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