
Responsabilità medica: il dubbio sul nesso causale esclude il risarcimento
NOTA A SENTENZA
Tribunale Ordinario di Bari, Sez. III Civile, Sentenza 26 febbraio 2026, n. 1299/2026 Giudice: Dott. Luca Sforza
Con il patrocinio dell’Avv. Michele Mondelli per la struttura sanitaria convenuta
MASSIMA
In materia di responsabilità sanitaria di natura contrattuale, spetta al paziente-creditore l’onere di provare, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso lamentato. Di conseguenza, qualora l’istruttoria tecnica accerti che la condotta inadempiente del medico costituisca solo una delle possibili cause del decesso, attribuendole un’incidenza causale non prevalente rispetto alle gravi condizioni patologiche preesistenti del paziente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. L’insuperabile incertezza sul nesso di causalità materiale, infatti, ricade sulla parte onerata della prova, ovvero l’attore. Inoltre, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essendo ontologicamente distinta dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, deve essere esplicitamente e tempestivamente formulata dalla parte, risultando altrimenti inammissibile quale domanda nuova, rilevabile anche d’ufficio.
I FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla tragica vicenda del decesso di una neonata, avvenuto nell’ottobre 2012. La piccola era nata pretermine da una gravidanza gemellare, con una diagnosi prenatale di teratoma sacro-coccigeo. Nonostante un buon adattamento iniziale alla vita extrauterina, i sanitari optavano per un intervento chirurgico di asportazione della massa tumorale; durante le procedure di induzione dell’anestesia e prima ancora che l’intervento chirurgico avesse inizio, la piccola C.I. decedeva. I congiunti della neonata convenivano in giudizio i medici coinvolti e le strutture sanitarie, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Le allegazioni attoree si concentravano su due profili di colpa:
errata valutazione del timing dell’intervento, ritenuto non urgente e programmato senza un’adeguata ponderazione del rischio anestesiologico e operatorio in una paziente pretermine;
condotta del medico anestesista durante la fase di induzione, individuata come causa diretta dell’insufficienza respiratoria acuta.
Le parti convenute si costituivano in giudizio contestando ogni addebito, evidenziando la complessità del quadro clinico e la correttezza del proprio operato. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed una complessa Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
Il Tribunale di Bari, all’esito del giudizio, ha rigettato integralmente la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo i costi della CTU a carico degli attori.
ANALISI DELLA DECISIONE
La sentenza in commento si distingue per il rigore metodologico e la puntuale applicazione dei più recenti e consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria e l’analisi del Giudice si articola, principalmente, attraverso tre snodi fondamentali:
- Inquadramento giuridico e regime probatorio
Il Tribunale, in via preliminare, opera una corretta ricognizione del quadro normativo applicabile ratione temporis.
Poiché i fatti risalgono all’ottobre 2012, viene esclusa l’applicazione sia della c.d. “Legge Balduzzi” (L. n. 189/2012), sia della “Legge Gelli-Bianco” (L. n. 24/2017) e la fattispecie in decisione viene quindi correttamente ricondotta al “diritto vivente” all’epoca vigente, che qualificava la responsabilità del medico e della struttura sanitaria come di natura contrattuale, derivante dal c.d. “contatto sociale.”
Da tale inquadramento, il Giudice fa discendere una meticolosa analisi del riparto degli oneri probatori, recependo appieno gli approdi delle c.d. “sentenze di San Martino” del novembre 2019 (in particolare, per quanto di ragione, Cass. n. 28991/2019).
La decisione ribadisce che, in tema di responsabilità contrattuale sanitaria, il paziente-creditore è onerato della prova non solo del contratto (o contatto sociale) e dell’aggravamento delle sue condizioni di salute, ma anche del nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso Cass. Civ., Sez. 3, N. 13107 del 12-05-2023- Cass. Civ., Sez. 3, N. 14757 del 26-05-2023.
Si tratta del c.d. “primo ciclo causale“, che attiene alla riconducibilità dell’evento alla condotta e che deve essere provato dall’attore secondo la regola del “più probabile che non” Cass. Civ., Sez. 3, N. 13864 del 06-07-2020- Cass. Civ., Sez. 3, N. 13107 del 12-05-2023.
Solo una volta che l’attore abbia assolto a tale onere, la palla passa al convenuto (medico/struttura), che dovrà provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’inadempimento (“secondo ciclo causale”) Cass. Civ., Sez. 3, nr. 13107 del 12-05-2023- Cass. Civ., Sez. 3, N. 14757 del 26-05-2023.
- Accertamento Nesso Causale e Regola di giudizio in caso di “incertezza”.
È proprio sull’accertamento del nesso causale che la sentenza fonda il suo nucleo decisorio.
Il Tribunale, difatti, pur prendendo atto di un (secondario N.d.r.), profilo di inadempienza accertato dalla CTU a carico del medico anestesista, nega che da ciò possa automaticamente derivare una declaratoria di responsabilità.
La decisione si sofferma, infatti, sulla valutazione critica delle conclusioni dei consulenti.
Questi, a tal riguardo, pur individuando una possibile catena causale, non sono stati in grado di affermare con la necessaria certezza probabilistica (con la ben nota regola del più probabile che non) che l’evento morte sarebbe stato evitato se la condotta fosse stata differente.
Anzi, al contrario, la CTU evidenzia una pluralità di concause alternative e fattori di rischio intrinseci alla condizione della paziente: la natura stessa del teratoma, voluminoso e riccamente vascolarizzato, che creava un “furto di sangue” e rendeva il compenso cardiocircolatorio della neonata estremamente “labile”, gli effetti depressivi dei farmaci anestetici, la possibile insorgenza di acidosi metabolica e vasocostrizione polmonare, tipiche di un neonato pretermine in condizioni critiche.
L’elemento dirimente, che il Giudice pone a fondamento del rigetto, è la quantificazione operata dalla stessa CTU, la quale, interrogata sul punto, conclude che la percentuale di incidenza dell’inadempienza rispetto al decesso non la si può quantificare in misura maggiore avuto riguardo alla percentuale di incidenza derivante dalle condizioni preesistenti della paziente.
Il Tribunale, con logica ineccepibile e in piena aderenza ai principi sull’onere della prova, conclude che una probabilità siffatta (indicata nella percentuale paritaria del 50% N.d.r.) non soddisfa lo standard legale della regola probabilistica qualificata del “più probabile che non” e, dunque, equivale a una “causa ignota” ai fini legali, poiché non è possibile stabilire con preponderanza quale fattore (la condotta colposa o le condizioni preesistenti) abbia determinato l’evento.
Un’ipotesi causale che ha la stessa probabilità di verificarsi del suo contrario lascia il fatto eziologico in una condizione di assoluta e insuperabile incertezza.
In definitiva, si è statuito che, in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., il rischio di tale incertezza probatoria ricade sulla parte onerata della prova stessa, ovvero gli attori.
Come affermato dalla Cassazione, infatti, l’insuperabile incertezza sul nesso di causalità materiale determina il rigetto della domanda, in quanto vizia la sussunzione della fattispecie con riguardo al principio del riparto degli oneri probatori Cass. Civ., Sez. 3, N. 14757 del 26-05-2023- Cass. civ., sez. 3, n. 3704 del 15.02.2018.
Pertanto, se, pur con il ricorso a presunzioni, permane ignota la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale.
La domanda, pertanto, non poteva che essere rigettata, assorbendo ogni altra questione.
- Sulla “perdita di chance”.
Un ulteriore profilo di pregio della sentenza è la gestione della questione della “perdita di chance”.
I consulenti tecnici, infatti, avevano ipotizzato che l’inadempienza riscontrata avrebbe anche potuto potenzialmente configurare un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Il Giudice, tuttavia, rileva correttamente che tale domanda non era mai stata formulata dagli attori negli atti introduttivi e, facendo richiamo ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, afferma che siffatta domanda di risarcimento del danno è ontologicamente diversa da quella risarcitoria per il mancato raggiungimento del risultato sperato (in questo caso, la sopravvivenza) nei suddetti termini, Cass. Civ. Sez. 3, nr. 10422 del 15-04-2019-: invero, la prima ha per oggetto la perdita di una possibilità concreta e apprezzabile, la seconda, per converso, la lesione del bene della vita stesso.
Trattandosi di domande diverse, con petitum e causa petendi distinti, la richiesta di risarcimento per perdita di chance, se non formulata tempestivamente, costituisce una mutatio libelli inammissibile, rilevabile finanche d’ufficio.
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Bari rappresenta un’esemplare applicazione dei principi che governano la responsabilità medica.
Dimostra come la responsabilità del sanitario non possa essere affermata in via automatica, ma richieda una rigorosa prova del nesso causale secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza.
La decisione si apprezza per la sua chiarezza espositiva, per la capacità di dialogare criticamente con le risultanze della CTU senza subirle passivamente, e per il rigore processuale con cui ha gestito la distinzione tra danno finale e danno da perdita di chance.
Si tratta di una pronuncia che si inserisce armonicamente nel solco della più autorevole giurisprudenza di legittimità, offrendo un utile vademecum per gli operatori del diritto che si confrontano con la complessità del contenzioso in materia sanitaria, specialmente nei casi, come quello ora in disamina, caratterizzati da un’irrisolvibile incertezza eziologica.
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