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by studiolegale
Procedura e processo19 Ottobre 20230 commenti

Sulla finalità dell’Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cpc.

(Tribunale di Foggia, Ordinanza 12952/2023)

Il Tribunale del merito, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, assistita dallo Studio Legale Mondelli, ha statuito, dopo avere riaffermato la preminente finalità conciliativa dell’Istituto,  “che sia invece imprescindibile – tanto da configurarsi quale presupposto essenziale del ricorso – la valutazione del fumus, da individuarsi avendo presente la doppia anima (conciliativa, in via principale, ed istruttoria, in via sussidiaria).

Così che, pertanto, deve ritenersi necessario valutare, ai fini dell’accoglimento del ricorso, sia la rilevanza dell’indagine rispetto alle domande o alle eccezioni da proporre nell’eventuale giudizio di merito (sulla base dei presupposti processuali e delle condizioni della prospettata azione di merito), sia l’idoneità dell’accertamento a condurre a un negozio transattivo valido. In tal modo, deve dichiararsi la inammissibilità di un Ricorso ex art. 696 bis cpc per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l’esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale, laddove la vexata quaestio tra le parti sia molto più ampia e complessa di quella prospettata con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., coinvolgendo molteplici e variegati punti di disaccordo (quali ad es. sussistenza presupposti artt. 1491 e 1495, c.c.), emersi dalla lettura dei rispettivi scritti difensivi, che, a questo punto, dovranno trovare soluzione in un giudizio a cognizione piena. Pertanto, l’ammissione della consulenza tecnica richiesta da parte ricorrente sarebbe del tutto inutile a perseguire lo scopo, come detto, di prevenire la lite attese le diverse posizioni delle parti su punti controversi e presupporrebbe decisioni in ordine, tra l’altro, al ricorrere dei presupposti per l’operare delle fattispecie di cui agli artt. 1491 e 1495, c.c.. Deve altresì ritenersi che il ricorso all’A.T.P., nella fattispecie in esame, non consenta un’indagine ampia e valida, in caso di mancata conciliazione, per il futuro giudizio di merito e che, diversamente opinando, si manifesterebbe meramente esplorativo ed in quanto tale non consentito”.

A corredo di tale pronuncia, si deve sottolineare altresì l’esigenza di un più stringente orientamento, che lo ritenga ammissibile soltanto qualora vengano allegati concordanti elementi sulla concreta finalità conciliativa delle parti e ciò al fine di non snaturarne la sua strumentalità rispetto al prospettato giudizio di merito.

Tags:
diritto civile studiolegalemondelli
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